DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 375 - Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri

Coming into Force12 Giugno 1991
Enactment Date09 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/14/090G0415/CONSOLIDATED/20010404
Published date14 Dicembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.291 del 14-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 80
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonche' di ripartizione dei proventi di confisca;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, accertati fuori degli spazi doganali, che abbiano ad oggetto tabacchi lavorati esteri, l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, puo' consentire che il denunciato, su sua richiesta, effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'ispettorato medesimo.

  2. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato.

  3. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'ispettorato compartimentale dei monopoli.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92

Art 2.

Invio dei processi verbali

  1. Per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 1, il processo verbale, quando riguardi violazioni per le quali puo' aver luogo la definizione in via amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, all'ispettorato compartimentale dei monopoli e, in copia, al ricevitore capo della dogana sede di circoscrizione doganale competente per territorio.

  2. Il denunciato, qualora l'ispettorato compartimentale dei monopoli ritenga di assentire alla definizione in via amministrativa, e' tenuto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro il termine di giorni trenta dalla notifica dell'invito alla definizione stessa.

  3. L'ispettorato compartimentale dei monopoli, qualora non consenta la definizione in via amministrativa ovvero qualora il termine di cui al comma 2 sia trascorso inutilmente, invia il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT