DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 44 - Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657

Coming into Force01 Marzo 1988
Enactment Date28 Gennaio 1988
Published date29 Febbraio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/02/29/088G0045/CONSOLIDATED/20051003
Official Gazette PublicationGU n.49 del 29-02-1988 - Suppl. Ordinario n. 12
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2, lettera c) della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e l'articolo 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403; Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alle nuova disciplina del servizio di riscossione

  1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1952, n. 1141, as- sume con decorrenza dal 1› gennaio 1989, la denominazione di "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici".

  2. Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della concessione di cui all'articolo 3 alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari, con il decreto del Presidente del Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, il consorzio provvede inoltre ad ogni altra attivita' di automazione concernente i servizi affidati ai concessionari, alla compilazione di statistiche richieste dal servizio e altri lavori, relativi alla riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi al Ministero delle finanze; puo' espletare altri lavori, purche' compatibili con l'attivita' di servizio per il Ministero delle finanze, che gli sono commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in collaborazione operativa con altri organismi.

  3. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato e deve richiedere l'iscrizione del registro delle imprese a norma dell'articolo 2196 del codice civile.

Art 1.

Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alle nuova disciplina del servizio di riscossione

  1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1952, n. 1141, as- sume con decorrenza dal 1› gennaio 1989, la denominazione di "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici". 1

  2. Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della concessione di cui all'articolo 3 alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari, con il decreto del Presidente del Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, il consorzio provvede inoltre ad ogni altra attivita' di automazione concernente i servizi affidati ai concessionari, alla compilazione di statistiche richieste dal servizio e altri lavori, relativi alla riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi al Ministero delle finanze; puo' espletare altri lavori, purche' compatibili con l'attivita' di servizio per il Ministero delle finanze, che gli sono commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in collaborazione operativa con altri organismi.

  3. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato e deve richiedere l'iscrizione del registro delle imprese a norma dell'articolo 2196 del codice civile.

Art 2.

Istruzioni ministeriali 1. Il Ministro delle finanze con propri decreti: a) emana le...

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