DECRETO 31 marzo 1998 - Recepimento della direttiva 97/32/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

DECRETO 31 marzo 1998.

Recepimento della direttiva 97/32/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 29 settembre 1977 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 77/539/CEE recante norme relative alla omologazione CEE dei tipi di proiettore di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977; Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/1981/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Vista la direttiva della Commissione n. 97/32/CE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Vista la direttiva della Commissione n. 97/31/CE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CE L 171 del 30 giugno 1997; Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 23 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CE L 203 del 30 luglio 1997;

Decreta: Art. 1.

  1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al decreto 8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.

    Art. 2.

  2. A decorrere dal 31 gennaio 1998 non sara' piu' possibile: negare il rilascio dell'omologazione CE o della omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un proiettore di retromarcia; rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita dei veicoli o di proiettori di retromarcia, per motivi concernenti le caratteristiche costruttive dei proiettori di retromarcia se essi sono conformi alle prescrizioni del decreto 29 settembre 1977 come modificate dal presente decreto.

  3. A decorrere dal 1 ottobre 1998 non sara' piu' possibile accordare il rilascio della omologazione CE o della omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo o di un proiettore di retromarcia, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto.

  4. A decorrere dal 1 ottobre 1999 le prescrizioni del presente decreto relative ai proiettori di retromarcia in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE e 93/81/CEE.

  5. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio sara' possibile concedere l'omologazione CE e sara' consentita la vendita e l'immissione sul mercato di proiettori di retromarcia conformi alle prescrizioni della direttiva 77/539/CE nella versione non modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto, purche' tali proiettori siano destinati al montaggio sui veicoli gia' in circolazione e siano conformi alle prescrizioni vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

    Art. 3.

  6. Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977 sono sostituiti dai sotto elencati documenti che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante: Allegato I: Disposizioni amministrative relative alla omologazione: Appendice 1: scheda informativa; Appendice 2: scheda di omologazione; Appendice 3: modelli del marchio di omologazione CE di componente; Allegato II: campo di applicazione e prescrizioni tecniche.

Allegato III: prescrizioni tecniche del regolamento n 23 della Commissione economica per l'Europa della Organizzazione delle Nazioni unite

Roma, 31 marzo 1998 Il Ministro: Burlando

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

  1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

    1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente per un tipo di proiettore di retromarcia deve essere presentata dal fabbricante.

    1.2. Il modello della scheda informativa e' presentato nell'appendice 1.

    1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

    1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade...

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