DECRETO 13 giugno 2011 - Addizionale sui contributi assicurativi agricoli anno 2010 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico. Articolo 13 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. (11A11201)

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'introduzione di un sistema finalizzato all'indennizzo del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 2000, che demanda ad un successivo decreto ministeriale adottato su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, la determinazione della misura e delle modalita' dell'addizionale sui premi e contributi assicurativi di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2010 concernente «determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l'anno 2009»;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 120 del 18 maggio 2011, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - art. 13. Determinazione dell'addizionale sui...

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