Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.

95/31/CE e successive modifiche; Viste le richieste delle associazioni di categoria di poter impiegare l'acido sorbico ed i suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati oltre il termine del 25 marzo 1997 di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto sopracitato; Considerato che l'impiego dell'acido sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati risponde ai criteri di cui all'allegato II del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209; Ritenuto di procedere ad una modifica del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, al fine di prevedere l'impiego dell'acido sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 29 settembre 1997; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 16 ottobre 1997 ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE; Considerato che la Commissione dell'Unione europea non ha formulato osservazioni al riguardo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso in data 6 aprile 1998; Ritenuto di non poter aderire al suggerimento proposto dal Consiglio di Stato di inserire nel preambolo il riferimento all'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dato che lo stesso attiene ad una fattispecie diversa non applicabile alla materia disciplinata dal presente decreto; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 7 maggio 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. E' consentito l'impiego degli additivi E 200 acido sorbico, E 202 sorbato di potassio ed E 203 sorbato di calcio nei formaggi stagionati, limitatamente al trattamento superficiale, alla dose "quanto basta".

Il presente decreto, munito del...

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