DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 ottobre 2010 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2010) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visto in particolare l'art. 125, che al comma 10 tra l'altro prevede che l'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1914 del 30 settembre 2010 con la quale la giunta medesima ha approvato il 'Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale';
Decreta:
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E' emanato il 'Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
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Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
TONDO
Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale.
Art. 1.
Finalita' e principi 1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
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L'acquisizione in economia di beni e servizi e' effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento degli operatori economici.
Art. 2.
Acquisizione in economia di beni e servizi 1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:
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mediante amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione regionale, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
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mediante cottimo fiduciario, quando le acquisizioni sono effettuate mediante affidamento a terzi.
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Si considerano effettuate in amministrazione diretta le acquisizioni di beni a pronta consegna qualora il corrispettivo della prestazione contrattuale non superi l'importo di 1.000 euro al netto dell'IVA.
Art. 3.
Limiti d'importo 1. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa per importi inferiori a 193.000 euro, al netto dell'IVA.
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Nessuna prestazione di beni o servizi, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento.
Art. 4.
Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia 1. Possono essere acquisiti in economia, secondo le specifiche competenze attribuite alle singole strutture dell'Amministrazione regionale, i seguenti beni:
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generi di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo;
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beni, materiali e attrezzature d'ufficio, comprensivi di prodotti informatici, ivi incluse le prestazioni di noleggio, installazione, manutenzione, riparazione, restauro ed assistenza tecnica;
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beni, materiali, attrezzature ed apparecchiature necessari per la manutenzione mobiliare ed immobiliare ed apparecchiature di controllo;
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spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e gasolio;
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acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste e ad agenzie di informazione, nonche' per la realizzazione, 'acquisizione o il collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
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carte storiche, topografiche e tecniche;
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spese di spedizione, valori bollati, imposte di registro, tasse e diritti eventuali;
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spese postali, telefoniche, telegrafiche, di telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti alle attivita' di comunicazione;
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acquisto di coppe, medaglie, diplomi, distintivi, targhe, trofei, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza;
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spese per fiori, piante, addobbi, attrezzature varie per allestimenti;
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spese di rappresentanza e di cerimoniale;
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spese per la divulgazione di bandi di concorso, di gara, avvisi, informazioni od estratti, a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
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spese per la promozione, diffusione e informazione di attivita' e iniziative dell'Amministrazione regionale e di altre realta' territoriali, ivi incluso l'acquisto di spazi pubblicitari;
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spese per l'organizzazione e la partecipazione a seminari, convegni, congressi, conferenze, riunioni, fiere, mostre ed altre manifestazioni nell'interesse dell'Amministrazione regionale, ivi comprese le spese di ospitalita';
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spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;
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spese per servizi di ristorazione e catering, ivi incluso l'acquisto od il noleggio di apparecchi, utensili, beni di consumo e quant'altro necessario;
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materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
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spese per dispositivi, attrezzature, strumenti ed impianti per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per attrezzature antincendio, nonche' per la prevenzione delle calamita' naturali;
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acquisto, locazione, installazione, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, arredi e complementi d'arredo e suppellettili;
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segnaletica, cartellonistica, strumenti di delimitazione e simili;
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divise, vestiario tecnico, calzature, effetti di corredo, dispositivi di protezione individuale, attrezzature operative e accessori necessari per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa ed istituzionale;
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acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione di macchine ed attrezzature operatrici ed altri mezzi di trasporto, ivi compreso l'acquisto di materiale di ricambio, di consumo, accessori, arburanti, combustibili e lubrificanti;
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acquisto, noleggio, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di apparecchi di telefonia fissa e mobile, impianti per l'elaborazione dati, telefonici, telegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, satellitari, di amplificazione e diffusione sonora, elettrici ed idrici e di altri impianti tecnici e tecnologici;
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materiale ed attrezzature per falegnameria ed infissi, utensileria e ferramenta;
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acquisto di semi e piantine, anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e concimi;
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materiale ed attrezzature per lavori di utilizzazione boschiva, misurazione e qualificazione del legname, nonche' per la gestione di ambienti naturali.
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Possono essere acquisiti in economia, secondo le specifiche competenze attribuite alle singole strutture dell'Amministrazione regionale, i seguenti servizi:
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servizi di rilevazione ed elaborazione statistica, di ricerca di mercato e di sondaggi dell'opinione pubblica;
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servizi afferenti l'attivita' di controllo, monitoraggio, misurazione, verifiche, rilevi, sperimentazioni tecniche, sondaggi strutturali e carotaggi , ivi incluso l'acquisto od il noleggio delle attrezzature necessarie;
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servizi di consulenza, studio, analisi, ricerca, indagini e rilevazioni;
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servizi afferenti l'attivita' tecnica di natura catastale e tavolare, nonche' di natura peritale od estimativa;
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servizi finanziari, bancari, assicurativi, legali e notarili;
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servizi postali...
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