Conversione pene pecuniarie: l'accrescimento del coefficiente di ragguaglio tra le pene pecuniarie e detentive è illegittimo

AutoreDell'Agli Carlo
Pagine265-266

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di Carlo Dell’Agli

SOMMARIO
1. Premessa. 2. Contenuto dell’ordinanza. 3. La decisione della Corte Costituzionale.

1. Premessa

La Corte, nel ravvisare una violazione dell’art. 3 Cost., sollevata dal magistrato di Sorveglianza di Catania e avvalendosi quale parametro di comparazione del testo novel-lato dell’art. 135 del codice penale che la legge n. 94 del 2009 ha ritoccato elevando a 250 euro il criterio generale di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, ha declarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 102, comma 3, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo deter-minando euro 38, o frazione di euro 38, anzicchè euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Dunque l’attenzione della Corte si posa nuovamente sulla normativa del «pacchetto sicurezza»: grazie al rimettente giudice di Sorveglianza, era stato posto rilievo ad una disattenzione del giudice delle leggi che aveva sorvolato identica differenza in aumento dell’importo sulla base del quale, per effetto del comma 3 di cui all’art. 102,
l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), deve compiersi la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non attuate ritualmente per insolvibilità del prevenuto.

2. Contenuto dell’ordinanza

Le ipotesi statuite dai predetti artt. 135 c.p. e 102 legge
n. 689 del 1981, erano state evidenziate nell’ordinanza del giudice rimettente che aveva sollevato la questione e, quindi, stimate omogenee in quanto sia le pene, sia la libertà controllata rappresentano sanzioni penali che possono essere inflitte dal magistrato della cognizione, mentre per la seconda è consentita dal giudice di sorveglianza nell’ipotesi di impossibilità di pagamento della pena pecuniaria.

Occorre precisare che il principio di eguaglianza verrebbe ad essere violato dalla norma, generando una immotivata disuguaglianza di trattamento a svantaggio dei soggetti che trovansi in situazioni non certo di solvibilità.

A tale proposito, previo attento invito del giudice a quo, veniva nuovamente adeguato l’art. 102 della legge n. 689 del...

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