Accordo territoriale del comune di bolzano

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in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni: - CONFEDILIZIA - Associazione della proprietà edilizia della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore rag. Erich Gritsch;

- SICET, SUNIA, UNIAT - Centro Casa Bolzano, in prsona del presidente pro tempore dott. Michele Buonerba; si conviene quanto segue, per il territorio amministrativo del Comune di Bolzano.

CAPITOLO I

CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATI (art. 2, comma 3, della legge 431/98 e art. 1, D.M. 30 dicembre 2002)

1) L'ambito di applicazione del presente accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dagli immobili abitativi siti nel territorio amministrativo del Comune di Bolzano.

2) Il territorio del Comune di Bolzano viene suddiviso in aree omogenee, contraddistinte dalla dizione «Area 1», «Area 2» e «Area 3», la cui individuazione e delimitazione risultano dall'elaborato cartografico, che si allega come parte integrante del presente accordo (allegato 1).

Si precisa che si è inteso, ad evitare la complessità di un eccessivo frazionamento del territorio comunale, prescindere da considerazioni attinenti l'individuazione di elementi d'omogeneità molto particolareggiati e dall'individuazione di zone di particolare pregio o degrado, privilegiando, invece, criteri di generalizzazione e riservando, quindi, ad una maggiore ampiezza delle fasce di oscillazione del canone, tra il minimo e il massimo, la possibilità per i contraenti di trovare un accordo rispondente alle concrete caratteristiche dello specifico immobile da locarsi.

3) a) Per ogni singola area, così come individuata nell'allegato 1, vengono definiti i valori, minimo e massimo, delle fasce di oscillazione dei canoni, così come risultano dal prospetto di cui all'allegato 2; i valori sono espressi in euro, ad anno, per metro quadro utile.

Si precisa che, per ogni area, sono state individuate tre fasce di oscillazione dei valori, che prevedono limiti minimi e massimi del canone, differenziati in base alla maggiore o minore presenza nello specifico immobile, di pertinenze, dotazioni e comfort; a tale scopo è stato concordemente individuato il seguente, tassativo, elenco di elementi oggettivi:

- posto macchina in comune; - autorimessa o posto macchina esclusivo; - cortile non adibito a parcheggio e/o giardino; - soffitta o cantina;

- balcone o terrazza; - balcone o terrazza: se la superficie è di almeno 10 mq vale come ulteriore elemento;

- riscaldamento centrale o autonomo; - ascensore; - cucina abitabile con una superficie di almeno 10 mq; - area verde esclusiva;

- ulteriore autorimessa e/o ulteriore posto macchina esclusivo;

- doppi servizi; - collegamento antenna TV centralizzata; - condizionamento d'aria; - immobile con meno di 9 unità per scala; - finestre con vetri isolanti; - porta blindata e/o antifurto. Le parti contraenti individueranno la collocazione dell'immobile da affittare nella fascia di sua competenza, sulla base dell'esistenza, nell'immobile stesso, dei suindicati elementi, secondo il seguente criterio: se sono presenti fino a 5 elementi, l'immobile sarà collocato nella prima...

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