Disciplina delle modalita' e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELTESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra
l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
Visto, in particolare, l'art. 30, comma 5, che in deroga alle
disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza Statoregioni sono
stabiliti le modalita' e i termini del versamento mensile di acconto
dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e
dagli enti pubblici indicati nell'art. 3, comma 1, lettera e), del
medesimo decreto legislativo;
Visto, altresi', la necessita' di prevedere che le modalita' di
versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'art. 50
del citato decreto legislativo numero 46/1997, trattenuta dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli
assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917/1986 nonche' sui trattamenti pensionistici
erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per
il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da
parte dei citati soggetti;
Visto il parere espresso dalla conferenza Statoregioni in data 19
marzo 1998;
Decreta:
Art. 1.
-
Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuta dagli organi e dalle
amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli
articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' effettuato in favore delle
regioni e province autonome con le seguenti modalita'.
-
Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con emissione di
titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti
conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui
all'art. 40 del decreto legislativo n. 446/1997.
-
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche'
gli enti previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge
n. 720/1984 provvedono al versamento dell'imposta...
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