Disciplina delle modalita' e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELTESORO, DEL BILANCIO E

DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra

l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 5, che in deroga alle

disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, sentita la conferenza Statoregioni sono

stabiliti le modalita' e i termini del versamento mensile di acconto

dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e

dagli enti pubblici indicati nell'art. 3, comma 1, lettera e), del

medesimo decreto legislativo;

Visto, altresi', la necessita' di prevedere che le modalita' di

versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'art. 50

del citato decreto legislativo numero 46/1997, trattenuta dalle

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad

ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli

assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 917/1986 nonche' sui trattamenti pensionistici

erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per

il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da

parte dei citati soggetti;

Visto il parere espresso dalla conferenza Statoregioni in data 19

marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle

    attivita' produttive previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto

    legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuta dagli organi e dalle

    amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli

    articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle

    imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' effettuato in favore delle

    regioni e province autonome con le seguenti modalita'.

  2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento

    dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con emissione di

    titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti

    conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui

    all'art. 40 del decreto legislativo n. 446/1997.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche'

    gli enti previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge

    n. 720/1984 provvedono al versamento dell'imposta...

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