Gli accertamenti in deroga al principio di contestazione immediata ex art. 4 L. 1 Agosto 2002 n. 168

AutoreCristiano Bruno
CaricaDottore in giurisprudenza. Polizia Municipale di Treviso.
Pagine801-804

Page 801

@Premessa

In tema di accertamento di infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità la formulazione letterale dell'articolo 4 L. 168/2002 ha dato adìto a diversi dubbi interpretativi, ad alcuni dei quali ci si propone di fornire un modesto contributo chiarificatore. Ai fini che interessano, sarà opportuno richiamare preliminarmente le norme previste da tale disposizione. Il testo legislativo stabilisce, dunque, al primo comma che «sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali... gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 (limiti di velocità, ndr) e 148 (sorpasso, ndr)» del codice stradale. Inoltre, «i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C (strade extraurbane secondarie, ndr) e D (strade urbane di scorrimento, ndr)» del codice della strada «ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2». Quest'ultimo comma, ai fini dell'individuazione di tali strade, pone alcuni parametri relativi al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico «per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti». Ai sensi del comma terzo della medesima disposizione «nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi... Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 comma 6 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285».

Rispettate le condizioni di cui sopra, in base al comma 4 della disposizione, nonché ex art. 201 comma 1 bis lettera f) del codice della strada, la contestazione immediata delle infrazioni non è necessaria, in deroga al principio generale sancito nell'art. 200 c.d.s.

@1. Il rilevamento «a distanza» quale sistema di accertamento delle violazioni in deroga al principio di contestazione immediata

A ben guardare, le voci «utilizzare o installare» di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4 L. 168/2002, non paiono dare vita ad una mera endiadi verbale, ma sembrano volutamente alludere a due distinte modalità di accertamento delle infrazioni relative alla velocità e al sorpasso:

a) con il termine «utilizzare» la norma parrebbe consentire sulle strade del tipo nominato una peculiare modalità di accertamento delle violazioni che si realizza attraverso apparecchiature direttamente presidiate dagli organi competenti;

b) con il termine «installare» la norma farebbe riferimento a una modalità di accertamento di tipo, invece, automatico, realizzata mediante apparecchiature che rendono superflua la presenza di operatori durante il loro funzionamento e che sono, a tal fine, appositamente omologate ai sensi del successivo comma 3.

Il suddetto dualismo si ricava proprio dal terzo comma da ultimo citato, ove l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento automatico (senza la necessaria presenza di operatori) è posto come una mera eventualità. In tale comma, per la prima volta, si può intendere che due sono i sistemi considerati nell'arco della disposizione, l'unica altra alternativa non potendo essere se non quella che prevede la presenza sul posto degli agenti. E di qui, pure, si può presumere che precedentemente debba trovarsi celato nel corpo dell'articolo il riferimento tanto all'uno quanto all'altro dei sistemi previsti. Se ciò è corretto, si comprende la distinzione terminologica prospettata nell'ambito del comma 1, ivi presentandosi il verbo «installare» significativamente come la voce più adatta ad accogliere il rinvio all'automatico funzionamento dei dispositivi e, di converso, il termine «utilizzare» come il più idoneo a recepire l'allusione all'attività di gestione diretta, da parte degli organi competenti, sulla strumentazione. Questa pare anche essere l'argomentazione tenuta presente dal Giudice di Pace di Treviso (dr. Redeghieri) in motivazione di sentenza n. 1071/04 (Tusset c. Prefettura di...

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