DECRETO 16 ottobre 2009 - Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009. (09A13100)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre2008, n. 214 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore», che ha, tra l'altro, introdotto i corsi di formazione iniziale accelerata;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2007, n. 80, supplemento ordinario n. 96, recante «Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche ad alcune disposizioni del predetto decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, sia al fine di perfezionare la disciplina gia' posta in materia di programmi, esami, docenti e di registri dei corsi, sia al fine di dettare norme applicative in materia di formazione accelerata;

Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di «Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente» in un unico organico provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica

  1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, e di formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.

  2. Possono altresi' svolgere corsi di formazione periodica le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di cui all'art. 3, comma 2.

    Art. 2.

    Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica.

  3. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:

    1. insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    2. istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    3. medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto;

    4. esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

    d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

    d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto.

  4. Per svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, i soggetti di cui al comma 1 richiedono il nulla osta alla Direzione generale territoriale competente, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1. La Direzione generale territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature sono comunicate, entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi, alla Direzione generale territoriale competente per l'aggiornamento del nulla osta.

  5. Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta e' rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilita', in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica. L'autoscuola e' responsabile ai sensi dell'art. 14, comma 2, anche di eventuali irregolarita' commesse dal centro di istruzione automobilistica. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi da 1 a 5.

  6. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.

    Art. 3.

    Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole.

  7. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione da richiedersi con le modalita' del comma 4, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:

    1. associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

    2. associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

    3. federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).

  8. Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unita' possono svolgere corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone, previa autorizzazione da richiedersi con le modalita' del comma 4.

  9. L'autorizzazione agli enti di cui al comma 1 puo' essere rilasciata sia per l'effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone. L'autorizzazione per i corsi di formazione iniziale puo' essere rilasciata per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del programma, ovvero limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma: in tal caso, si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 9, comma 7.

  10. La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Direzione generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2 ovvero all'allegato 3, a seconda che trattasi di enti di cui al comma 1 o di aziende di cui al comma 2.

  11. L'ente di cui al comma 1 deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:

    1. insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    2. istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    3. medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto;

    4. esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

    d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

    d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto.

  12. L'ente di cui al comma 1 che svolge esclusivamente corsi teorici non ha l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida di cui al comma 5, lettera b).

  13. L'azienda di cui al comma 2 deve dimostrare di avvalersi delle figure professionali di cui al comma 5, con esclusione dell'istruttore di cui alla lettera b) dello stesso comma, salvo che non svolga interamente il corso di formazione con lezioni registrate su...

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