Determinazione, per l'anno accademico 1998/1999, del numero dei - posti a livello nazionale, ripartizione degli stessi tra le universita' e modalita' di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art.

9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15

maggio 1997, n. 127;

Vista la direttiva CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, n. 16, che

determina le condizioni minime che uno Stato membro, nel rilascio dei

diplomi, certificati o altri titoli, deve prevedere per assicurare

una valida formazione in medicina e chirurgia;

Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di

accessi all'istruzione universitaria e, in particolare, l'art. 4,

commi 2, lettera a) e 4, nonche' l'art. 5, comma 4;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e, in particolare l'art. 37,

comma 5;

Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici nell'ambito

del territorio nazionale rese dal Ministero della sanita' nel corso

degli incontri svoltisi negli anni 1996 e 1997;

Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre, per l'anno

accademico 1998/1999, previa intesa con la confederazione dei presidi

delle facolta' di medicina e chirurgia, una riduzione complessiva del

10% rispetto all'anno accademico 1997/1998, realizzata sulla base dei

seguenti criteri:

  1. mantenimento dei posti assegnati alle Universita' in numero

    inferiore o uguale a 100 nell'anno accademico 1996/1997;

  2. avvenuta costituzione di nuovi poli, facolta' o Universita';

  3. riparto dei residui posti fra gli atenei suddivisi in due fasce

    (fino a 300 studenti, oltre 300 studenti) da operarsi mediante la

    riduzione del 20% delle assegnazioni 1996/1997 realizzata in

    percentuale, rispettivamente, del 40 e 60% per le due fasce;

  4. adozione di opportuni correttivi per gli atenei al limite tra

    l'una e l'altra fascia e per gli atenei che abbiano autonomamente

    determinato un numero di posti corrispondente o inferiore alla

    predetta percentuale di riduzione del 20%;

    Decreta:

    Art. 1.

    Limitatamente all'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti

    disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di

    laurea in medicina e chirurgia e' fissato in 5816 per gli studenti

    comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37,

    comma 5, della legge n. 40/1998 e in 425 per gli studenti

    extracomunitari residenti all'estero sulla base del contigente

    fissato dalle singole sedi universitarie ed e'...

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