DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 313 - Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonche' differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima

Coming into Force13 Agosto 1995
Enactment Date28 Luglio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/07/29/095G0354/ORIGINAL
Published date29 Luglio 1995
Official Gazette PublicationGU n.176 del 29-07-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali;

Ritenuta la necessita' di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, e' abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente a: art. 26, comma secondo: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonche' sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale." e comma terzo: "Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non e'...

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