DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005 - Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - norme sui limiti all'accesso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della

19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - norme sui

limiti all'accesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data 13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005, comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1™ serie speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art.

1, comma 1, limitatamente alle parole: ´Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umanaª; art. 1, comma 2: ´Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilitaª; art. 4, comma 1: ´Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medicoª; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: ´gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio dellaª; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: ´Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,ª; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: ´fino al momento della fecondazione dell'ovuloª; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole

´di cui al comma 2 del presente articoloª; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: ´ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a treª; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: ´per grave e documentata causa di forza...

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