L'abrogazione dell'art. 79 Della legge 392/78 limitatamente alle locazioni ad uso abitativo e la rinnovazione tacita dei contratti in corso (art. 1597 C.c.)

AutoreAlfredo Barbieri
Pagine27-28

Page 27

  1. - Com'è noto la nuova normativa contenuta nella legge n. 431 del 9 dicembre 1998 pubblicata sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 1998 attiene esclusivamente i rapporti di locazione ad uso abitativo.

    Ove in merito vi fossero stati dei dubbi, quanto meno con riguardo alle previsioni di carattere generale, tali dubbi sono stati eliminati sia dalla espressa titolazione della normativa: «disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, sia dal contenuto dell'art. «1. Ambito di applicazione:

    1) I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione" sono stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 2.

    2) Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

    a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli artt. 1571 e ss. c.c. qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge;

    b) agli immobili di edilizia residenziale pubblica ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale; c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

    3) Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1571 ss. del codice civile. A tali contratti non si applica l'art. 56 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

    4) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta».

    Altra conferma della riferibilità della normativa alle sole locazioni ad uso abitativo si rinviene nell'art. 14 che qui, in particolare, si commenta, nel quale appunto si precisa che l'abrogazione dell'art. 79 della L. 392/78 è limitata alle locazioni abitative. Per memoria del lettore si ricorda il contenuto dell'art. 79 della L. 392/78: «è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT