Adozione del e abrogazione delle disposizioni, di cui alle deliberazioni 26/01, 51/04 e 149/04 dell'Autorita' medesima. (Deliberazione n. 182/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 ottobre 2004; Viste

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante ´Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilitaª; la deliberazione 11 dicembre 1996, n. 5/96 (di seguito

deliberazione n. 05/96), recante ´Regolamento per l'organizzazione e il funzionamentoª; la deliberazione 20 febbraio 2001, n. 26/01, (di seguito

deliberazione n. 26/01), recante ´Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gasª, di seguito ´Regolamentoª; la deliberazione 1∞ aprile 2004, n. 51/04, (di seguito

deliberazione n. 51/04), recante ´Modificazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n.

26/01ª; la deliberazione 8 giugno 2004, n. 82/04 (di seguito deliberazione n. 82/04), recante ´Affidamento alla societa' Ernst & Young della procedura negoziata svolta con il sistema della trattativa privata previo esperimento di un confronto concorrenziale fra piu' soggetti, avente ad oggetto la predisposizione di un progetto di sviluppo organizzativo per l'Autorita' per l'energia elettrica e il gasª; la deliberazione 2 settembre 2004, n. 149/04 (di seguito deliberazione n. 149/04), recante ´Modifiche alla deliberazione 26/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in tema di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' medesimaª; Considerato che l'Autorita' in rapporto all'intervenuto consolidamento delle sue attribuzioni e del suo assetto operativo determinato, da una parte, dalla quasi completata definizione del quadro regolatorio di competenza e, dall'altra, dalle disposizioni generali da ultime adottate nella legge n. 239/2004 quanto a ampliamento dell'organo collegiale, nonche' a competenze e dotazione di personale, ha effettuato un approfondimento in ordine alla coerenza dell'assetto organizzativo in tale contesto, anche attraverso l'apporto di una societa' di consulenza esterna; Ritenuta l'opportunita' di

introdurre nel regolamento le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorita' conseguente agli esiti del progetto di sviluppo organizzativo, attivato con deliberazione 82/04, a seguito dell'evoluzione del contesto istituzionale ed operativo che ha interessato l'Autorita'; assicurare la distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite all'Autorita' e le funzioni di gestione attribuite al direttore generale attraverso il coordinamento operativo della struttura; Sentite le organizzazioni sindacali sul nuovo assetto organizzativo; Delibera

  1. di approvare il ´Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gasª riportato in allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 2. di abrogare le disposizioni di cui alla deliberazione 26/01, recante il regolamento e delle deliberazioni 51/04 e 149/04 recanti entrambe modifiche alla deliberazione 26/01; 3. di pubblicare il regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di prevederne la decorrenza il giorno successivo alla pubblicazione.

    Milano, 20 ottobre 2004 Il presidente: Ortis

    Allegato A REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'

    PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita)

    Art. 1.

    Definizioni

  2. Nel presente regolamento

    1. con il termine ´legge n. 481/1995ª si fa riferimento alla legge 14 novembre 1995, n. 481; b) con il termine ´Autoritaª si fa riferimento all'organo collegiale composto da presidente e dagli altri componenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; c) con il termine ´Componenteª si fa riferimento al presidente o agli altri membri dell'Autorita', effettivamente immessi nell'esercizio delle funzioni, a seguito del perfezionamento del procedimento di nomina, e per l'intera durata di effettiva preposizione all'ufficio; d) con il termine ´Segretariato generaleª si fa riferimento al segretario generale, nonche' al personale e alle unita' che allo stesso riportano direttamente; e) con il termine ´Direzione generaleª si fa riferimento al direttore generale e al personale e alle unita' che allo stesso riportano direttamente; f) con il termine ´Strutturaª sono intese tutte le direzioni e relative unita', nonche' le unita' direttamente dipendenti dal direttore generale.

    Titolo I L'AUTORITA'

    Art. 2.

    Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti

  3. Nella prima riunione alla quale partecipano i componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilita', di non versare in alcuna delle situazioni d'incompatibilita', di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995.

  4. Ove risulti che un componente versi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, l'Autorita', esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli puo' esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il presidente, o chi ne...

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