Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale abrogativo della legge regionale n. 14 del 2002, recante "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli...

TITOLO I Disposizioni generali

L'AUTORITA' per le garanzie nelle comunicazioni

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 e 27 febbraio 2003; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; Visto lo Statuto della regione Liguria, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 341; Vista la legge della regione Liguria 28 novembre 1977, n. 44, recante "Norme di attuazione dello statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari"; Vista la legge della regione Liguria 20 marzo 2002, n. 14, recante "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie"; Rilevato che, con decreto del Presidente della regione Liguria n.

18 del 5 febbraio 2003, e' stato indetto per il giorno di domenica 27 aprile 2003 il referendum regionale abrogativo della citata legge della regione Liguria n. 14/2002; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per il referendum regionale abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14, recante "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie", indetto nella regione Liguria per il giorno 27 aprile 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici

  1. il comitato promotore del quesito referendario; b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale o che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento.

    1. Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione favorevole o contraria al quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.

      TITOLO II Radiodiffusione sonora e televisiva Capo I COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA REFERENDARIA

      Art. 3.

      Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Liguria dedica alla comunicazione politica sui temi del referendum abrogativo, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.

      28, sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

    2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.

    3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del referendum non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

    4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati al comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

      Capo II MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA

      Art. 4.

      Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento 1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive private locali che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Liguria, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario, hanno altresi' la facolta' di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

    5. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

    6. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT