LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 4 - Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 17 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilita' 1. A decorrere dalla decima legislatura, nell'ambito della disciplina di cui al titolo terzo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 'Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali' e successive modificazioni:

  1. e' abolito l'istituto dell'assegno vitalizio;

    b ) e' abolito l'istituto dell'assegno di reversibilita';

  2. e' abrogato l'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni.

    Art. 2

    Disposizioni transitorie in ordine all'applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 'Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali' e successive modificazioni 1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio e all'istituto dell'assegno di reversibilita'.

    1. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facolta' di rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e di reversibilita'; fermo restando il diritto alla percezione dell'assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facolta' si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell'assegno vitalizio. L'Ufficio di presidenza definisce le modalita' di richiesta e di restituzione dei contributi versati.

    2. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all'istituto dell'assegno vitalizio e di reversibilita', ivi compreso l'obbligo del versamento della quota di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni.

    3. La restituzione di cui al comma 2 non puo' eccedere l'importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.

      Art. 3

      Modifica dell'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 'Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del...

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