Legge n. 431/98 sulle locazioni abitative, dintorni e decreti proroga sfratti

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine373-375

Page 373

@1. Immobili storici, nuovi e vecchi vincoli: quale normativa?

L'ultima legge sulle locazioni abitative (la n. 431/98) prevede - al suo art. 1 - che «agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089» si applichi esclusivamente la normativa locatizia di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile (quindi, senza alcuna interferenza della disciplina in un modo o nell'altro vincolistica). Lasciamo stare, ora, che la legge 1089 sia stata sostituita dal (o trasfusa nel) D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490: su questo piano, e trattandosi di sostituzione successiva, il problema è meramente formale. Il problema vero, invece, è quello degli immobili vincolati solo sulla base della legge 20 giugno 1909 n. 364, precedente alla 1089 e non citata dalla 431: anche questi immobili sono soggetti, se locati, alla sola normativa codicistica? La risposta pare debba proprio essere senz'altro positiva. L'art. 71 della legge 1089 prevede, infatti, il rinnovo formale dei vincoli ex lege n. 364/09 e, in mancanza, il perdurare - comunque - degli stessi.

Poiché l'art. 1 della legge 431/98 ha voluto - all'evidenza - riferirsi a tutti gli immobili sottoposti a vincolo storico-artistico (una differente interpretazione sarebbe, oltretutto, palesemente viziata di incostituzionalità, ed uno dei primi canoni interpretativi della legge è - invece - proprio nel senso della sua coerenza costituzionale), è da ritenersi che quanto in tale norma disposto valga anche per gli immobili ad oggi vincolati solo ex lege n. 364/09 (al di là del letterale richiamo di cui all'art. 1 precitato) perché trattasi comunque di un vincolo che per legge doveva, o deve, essere rinnovato ai sensi della legge 1089 e quindi al medesimo a tutti gli effetti equiparabile.

@2. Ci sono ancora, le locazioni (speciali) per i profughi

Una (dimenticata) legge del 1991 reca anche una brevissima disposizione per i «profughi». Stabilisce - testualmente - che «i contratti di locazione di immobili urbani per uso abitazione stipulati dai profughi possono avere durata inferiore a quella prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni».

Fu, allora, una norma dirompente: rompeva, per la prima volta dopo più di 10 anni, il «tabù» dell'intoccabilità della legge dell'equo canone. La Confedilizia la promosse per questo, e non a caso l'anno dopo arrivarono i patti in deroga. Fu una norma, comunque, gettata giù molto alla rinfusa (all'ultimo momento, ed all'anzidetto scopo) e per questo - nel suo dettato precettivo - aprì molteplici problemi interpretativi, tuttora irrisolti. La disposizione, intanto, è inserita in una legge (la n. 344) che riguarda i «profughi italiani»; modifica, poi, una legge (la n. 763/81) che stabilisce esattamente chi debba, e possa, essere qualificato «profugo»: si applica, dunque, solo a chi abbia le caratteristiche indicate in questa ultima legge? La conclusione pare debba essere, senz'altro, positiva. Ma, ancora. La legge si riferisce ai contratti «stipulati dai profughi»: stipulati, allora, dai «profughi» sia in qualità di locatori che in qualità di conduttori? Ancora una volta, la risposta pare debba essere positiva.

Oggi come oggi, comunque, si pone soprattutto questo problema: questa dei «profughi», è una legge ancora in vigore, pur dopo la normativa della 431/98 che ha regolato l'intero settore? Si deve rispondere affermativamente. Dove l'ultima legge sulle locazioni abitative ha voluto...

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