Ordinanza nº 214 da Constitutional Court (Italy), 04 Dicembre 2023

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione04 Dicembre 2023
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Ordinanza n. 214 del 2023

ORDINANZA N. 214

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA

Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale ordinario di Terni nel procedimento penale a carico di G. P., con ordinanza del 4 ottobre 2022, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023.

Ritenuto che con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale ordinario di Terni ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato – e non già come illecito amministrativo – la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale;

che il rimettente riferisce di procedere a carico di un soggetto, già sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sorpreso alla guida di un’autovettura dopo che la patente di guida gli era stata revocata dalla Prefettura di Terni;

che il giudice a quo, premesso, in punto di rilevanza, che la definizione del giudizio è condizionata dalla qualificazione giuridica del fatto contestato all’imputato, evidenzia che analoga questione è stata già...

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