Ordinanza nº 196 da Constitutional Court (Italy), 27 Ottobre 2023
Data di Resoluzione | 27 Ottobre 2023 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
Ordinanza n. 196 del 2023
ORDINANZA N. 196
ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Silvana SCIARRA
Giudici : Daria de PRETIS, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», promosso dal Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, nel procedimento vertente tra F. M. e altri e S. C. spa, con ordinanza del 7 febbraio 2023, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2023.
Visti l’atto di costituzione di S. C. spa, nonché l’atto di intervento della Regione Toscana;
udita nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
uditi gli avvocati Franco Coccoli per S. C. spa e Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;
deliberato nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.
Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 2023, il Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», per violazione degli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
che, secondo il rimettente, la violazione degli artt. 3 e 117, commi terzo e quarto, Cost. dipenderebbe dalla posizione «differente e privilegiata» nella quale la prima delle norme censurate porrebbe il locatore di immobili di edilizia residenziale «rispetto a tutti i locatori (privati cittadini e società commerciali proprietari di immobili concessi in locazione)», giacché gli attribuirebbe «il diritto di poter richiedere ai conduttori la penale del 15% [recte: 1,5 per cento] sul canone in caso di ritardato pagamento (co.1)»;
che detta disposizione comporterebbe il superamento del tasso soglia usurario, regolato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), qualificata dal rimettente quale disciplina di diritto «penale di competenza esclusiva dello Stato»;
che la seconda norma censurata, nel prevedere l’obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare per il pagamento del canone e delle spese accessorie (art. 30, comma 2), derogherebbe – secondo il rimettente – a quanto dispone l’art. 1587 del codice civile e, pertanto, integrerebbe una disparità di trattamento fra locatori di alloggi residenziali pubblici e locatori di immobili nella titolarità di privati;
che le norme regionali censurate, attribuendo ai locatori di edilizia residenziale pubblica (ERP) un potere «superiore, illegittimo, e privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori», sarebbero lesive anche della iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 Cost., e della proprietà privata, di cui all’art. 42 Cost.;
che sarebbe altresì violato l’art. 47 Cost., in quanto verrebbe attribuito al locatore ERP «un potere di risparmio e di accumulo di incassi da canoni di locazione, superiore, illegittimo, e privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori»;
che, infine, a detta del giudice a quo, sarebbe altresì integrata una violazione dei parametri di...
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