Ordinanza nº 208 da Constitutional Court (Italy), 30 Novembre 2023

RelatoreStefano Petitti
Data di Resoluzione30 Novembre 2023
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Ordinanza n. 210 del 2023

ORDINANZA N. 210

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA

Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di La Spezia, nel procedimento vertente tra L. d.M. e la Prefettura di La Spezia, con ordinanza del 27 giugno 2022, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023.

Ritenuto che, con ordinanza del 27 giugno 2022, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2022, il Giudice di pace di La Spezia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8, 11 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e agli artt. 47 e 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, così come stabilito dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale);

che, per quanto riferisce l’ordinanza di rimessione, il giudizio a quo concerne l’opposizione avverso una ordinanza del prefetto irrogativa della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo di duecentoventitré giorni, detratti i sei mesi già scontati in via cautelare, per la violazione...

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