Ordinanza nº 229 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 2023

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione28 Dicembre 2023
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Ordinanza n. 229 del 2023

ORDINANZA N. 229

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente:

Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 gennaio 2023, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2023, iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

deliberato nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 30 gennaio 2023 e depositato il successivo 2 febbraio (reg. ric. n. 2 del 2023), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024), per violazione della competenza statale nella materia «tutela della salute», di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e all’art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;

che la disposizione impugnata stabilisce: «Vista la conformazione morfologica della Regione Puglia che presenta un territorio lungo e densamente popolato solo in alcuni centri, con diverse realtà territoriali ubicate in zone disagiate e scarsamente popolate, il valore soglia di efficienza delle duecento mila prestazioni che le strutture private accreditate devono garantire ai fini della contrattualizzazione all’interno dell’aggregazione secondo il Modello A) è riferito alla aggregazione e non già alla singola struttura»;

che, secondo il ricorrente, la predetta disposizione regionale si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali nella materia «tutela della salute» posti dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, e dall’art. 29 del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, in quanto, al fine dell’accreditamento al Servizio sanitario nazionale (SSN), riferisce non alla singola struttura sanitaria, ma a loro forme di aggregazione l’applicazione del «valore-soglia» di 200.000 prestazioni/anno previsto per i laboratori di analisi (in virtù dell’Accordo – ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT