Sentenza nº 7 da Constitutional Court (Italy), 27 Gennaio 2023

Data di Resoluzione27 Gennaio 2023
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 7 del 2023

SENTENZA N. 7

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Daria de PRETIS

Giudici Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», promosso dalla Corte d’appello di Napoli, sezione quinta penale, nel procedimento penale a carico di E. D.P. e altra, con ordinanza del 24 febbraio 2020, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Udita nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 24 febbraio 2020 e iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2021, la Corte d’appello di Napoli, sezione quinta penale, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)».

    Il rimettente censura tale norma nella parte in cui «prevede che gli immobili acquisiti al patrimonio comunale possano essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e che i Comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi».

  2. – In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che, in sede di incidente di esecuzione, E. D.P. e S. V. domandavano la revoca o la sospensione dell’esecuzione di un ordine giudiziale di demolizione di opere edili realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi nel Comune di Napoli. All’ordine, disposto dalla stessa Corte d’appello rimettente, con una sentenza di parziale riforma della pronuncia del 22 novembre 1999 del Tribunale ordinario di Torre Annunziata – sezione distaccata di Sorrento, era seguita l’ingiunzione di demolizione emessa dal Procuratore generale presso la citata Corte d’appello.

    2.1.– Secondo quanto riporta il rimettente, con l’incidente di esecuzione E. D.P. e S. V. facevano valere un triplice ordine di argomentazioni.

    In primo luogo, sostenevano che l’ingiunzione giudiziale di demolizione, successiva ad altri due analoghi provvedimenti emanati dal Comune interessato, si ponesse in contrasto con il principio del ne bis in idem «in relazione agli effetti prodotti nell’ordinamento interno dalla sentenza della C.E.D.U. Grande Stevens ed altri c. Italia», con conseguente violazione del principio del giusto processo e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per tale ragione, E. D.P. e S. V. domandavano che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen.

    In secondo luogo, sempre le istanti adducevano che l’ordine di demolizione fosse incompatibile con successivi provvedimenti adottati dal Comune...

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