Sentenza nº 187 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2022

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione25 Luglio 2022
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 187 del 2022

SENTENZA N. 187

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, commi 2, 3, 4, lettera b), e 6; 20, commi 1, 2 e 3; 28, commi 7, lettere a) e b), e 10; 61, commi 1 e 2; 83; e 130, comma 1, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), e degli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lettera b), della medesima legge reg. Campania n. 7 del 2020, come modificati rispettivamente dall’art. 11, comma 1, lettera a), punto 2, lettera c), punto 2), e lettera i), e dell’art. 57, comma 2, della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati rispettivamente il 26 giugno 2020 e il 24 agosto 2021, depositati in cancelleria il 1° luglio 2020 e il 27 agosto 2021, iscritti al n. 55 del registro ricorsi 2020 e al n. 45 del registro ricorsi 2021 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 32 dell’anno 2020 e n. 40 dell’anno 2021.

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati dello Stato Maria Gabriella Mangia, Giorgio Santini e Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Almerina Bove per la Regione Campania, tutti in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022. Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato e depositato il 1° luglio 2020 (reg. ric. n. 55 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento complessivamente agli artt. 9, secondo comma, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 6; 20, commi 1, 2 e 3; 28, commi 7, lettere a) e b), e 10; 61, commi 1 e 2; 83; e 130, comma 1, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).

    La legge impugnata disciplina l’esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania e le disposizioni oggetto di specifica censura concernono lo strumento comunale di intervento per l’apparato distributivo (art. 19), gli interventi comunali per la valorizzazione del centro storico (art. 20), le grandi strutture di vendita (art. 28), le modalità di esercizio del commercio nelle aree pubbliche (art. 61), il commissario regionale nominato in caso di inefficienza o irregolarità del mercato all’ingrosso (art. 83) e le concessioni per l’installazione di impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade (art. 130).

    1.1.( La Regione Campania, con atto depositato il 29 luglio 2020, si è costituita in giudizio limitandosi a chiedere il rigetto della «sollevata questione di legittimità costituzionale, con ogni conseguente statuizione», senza alcuna specifica allegazione difensiva.

    1.2.− In data 3 maggio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria integrativa, richiamandosi alle proprie argomentazioni difensive e preliminarmente eccependo l’inammissibilità della costituzione della Regione Campania, in quanto l’atto di costituzione conterrebbe esclusivamente le conclusioni e non l’illustrazione delle stesse, come invece richiesto dall’art. 19, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis.

    1.3.− In data 4 maggio 2021, la Regione Campania ha depositato memoria con la quale ha illustrato per la prima volta le proprie difese e rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare, rinvio dell’udienza pubblica, originariamente fissata per il 25 maggio 2021, nelle more della approvazione del disegno di legge depositato in Consiglio regionale in data 28 aprile, recante modifiche ad alcune delle disposizioni censurate, poi confluite nella legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021); in via subordinata, declaratoria di non fondatezza di tutte le questioni promosse.

    1.4.− Con memoria del 7 maggio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha aderito all’istanza di rinvio presentata dalla Regione.

    1.5.− In accoglimento dell’istanza di rinvio, l’udienza pubblica è stata rinviata al 22 febbraio 2022; in seguito vi è stato un ulteriore rinvio al 7 giugno 2022.

    1.6.− In data 17 maggio 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria integrativa, richiamandosi alle proprie argomentazioni difensive.

    1.7.− Nella stessa data del 17 maggio 2022, anche la Regione Campania ha depositato memoria integrativa in cui, oltre a ribadire le argomentazioni difensive già svolte nel merito, ha dedotto per la prima volta profili di inammissibilità limitatamente alle censure concernenti gli artt. 19, commi 2, 3, 4, lettera b), e 6 e 28, commi 7, lettere a) e b), della legge reg. Campania n. 7 del 2020; profili questi che saranno illustrati unitamente agli specifici motivi di ricorso.

    La medesima resistente ha inoltre contestato l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Governo con riguardo al proprio atto di intervento, evidenziando come per costante giurisprudenza di questa Corte l’art. 19, comma 3, delle Norme integrative, in base al quale l’atto di costituzione della parte resistente contiene le conclusioni e l’illustrazione delle stesse, miri a stimolare l’apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate (viene richiamata, in particolare, l’ordinanza n. 156 del 2017).

  2. – Con ricorso depositato il 27 agosto 2021 (reg. ric. n. 45 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9 secondo comma, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 120 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lettera a), punto 2), lettera c), punto 2), e lettera i), e 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021.

    L’art. 11 modifica gli artt. 19, 28 e 130 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, oggetto del ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2020, mentre l’art. 57 introduce delle misure di semplificazione in materia di concessioni del demanio marittimo.

    2.1.( La Regione Campania si è costituita in giudizio con atto depositato il 5 ottobre 2021, limitandosi a chiedere il rigetto «della sollevata questione di legittimità costituzionale, con ogni conseguente statuizione», senza alcuna specifica allegazione difensiva.

    2.2.− L’udienza pubblica fissata per il 22 febbraio 2022 è stata poi rinviata al 7 giugno 2022.

    2.3.− In data 17 maggio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria integrativa, richiamandosi alle proprie argomentazioni difensive.

    2.4.− Nella stessa data del 17 maggio 2022, anche la Regione Campania ha depositato memoria, con la quale ha illustrato per la prima volta le proprie difese, chiedendo che venga dichiarata «l’inammissibilità e l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con il RR 45/2021»; i dedotti profili di inammissibilità, che verranno illustrati unitamente allo specifico motivo di ricorso, concernono l’art. 19, comma 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella sua nuova formulazione.

  3. – Con il primo motivo del ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2020, il Governo impugna gli artt. 19, commi 2, 3, 4 lettera b), e 6 e 20, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e del principio di leale collaborazione.

    3.1.– Gli artt. 19 e 20 della legge reg. Campania n. 7 del 2020 disciplinano lo strumento comunale d’intervento per l’apparato distributivo (da ora in avanti: SIAD). L’art. 19 detta la disciplina generale del predetto strumento, mentre l’art. 20 attiene più specificatamente alle previsioni del medesimo in tema di interventi comunali per la valorizzazione del centro storico.

    Dell’art. 19 vengono impugnati i commi 2, 3, 4, lettera b), e 6. Il comma 2 definisce il SIAD quale strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali, che deve essere approvato in conformità allo strumento urbanistico generale. Il successivo comma 3 dispone che detto strumento, «tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l’esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d’uso delle aree e degli immobili». In questa prospettiva, il comma 4, lettera b), assegna al SIAD il compito di «salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l’eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire...

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