Sentenza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2022

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione22 Luglio 2022
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 184 del 2022

SENTENZA N. 184

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito del dispositivo della sentenza della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, letto all'udienza del 7 ottobre 2021, e della citata sentenza n. 20/2021/DELC, promossi dalla Regione Siciliana con ricorsi notificati, il primo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il 30 novembre 2021 e a mezzo raccomandata il 30 novembre - 9 dicembre 2021, il secondo, a mezzo PEC il 19 gennaio 2022 e a mezzo raccomandata il 19-28 gennaio 2022, depositati in cancelleria il 1° dicembre 2021 e il 25 gennaio 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 4 del registro conflitti tra enti 2021 e al n. 1 del registro conflitti tra enti 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2021 e n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento del Procuratore generale della Corte dei conti;

udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Aristide Police e Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana, l’avvocato dello Stato Emanuele Feola per il Presidente del Consiglio dei ministri e il Vice Procuratore generale della Corte dei conti Adelisa Corsetti per la Procura generale presso la Corte dei conti;

deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 30 novembre 2021, depositato il successivo 1° dicembre 2021, e iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti del 2021, la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento al dispositivo, letto all’udienza del 7 ottobre 2021, della sentenza della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, resa in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC, proposto ex art. 11, comma 6, lettera e), dell’Allegato 1 (Codice di giustizia contabile) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) dalla Procura generale presso la sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana (n. 6/2021/SS.RR./PARI) resa dalle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

    In particolare, la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato – e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione – a seguito dell’approvazione della legge della Regione Siciliana 30 settembre 2021, n. 26 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), l’esercizio della funzione giurisdizionale e, conseguentemente, il potere di adottare la decisione di cui al dispositivo, reso all’udienza del 7 ottobre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC.

    La decisione impugnata sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione Siciliana e, nella specie, delle prerogative dell’Assemblea regionale siciliana di cui all’art. 19, terzo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). Tale lesione sarebbe conseguenza del fatto che, a seguito della promulgazione della legge reg. Siciliana n. 26 del 2021, di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019, adottata ai sensi del citato art. 19, terzo comma, dello statuto speciale, la Corte dei conti non ha dichiarato improcedibile il giudizio di appello, in tal modo violando anche l’art. 100 del codice di procedura civile e l’art. 150 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza sulla materia.

    La citata decisione lederebbe, inoltre, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione, in quanto l’esercizio della funzione di controllo affidata alle Sezioni regionali della Corte dei conti, in sede di parificazione, costituirebbe espressione di una funzione ausiliaria rispetto all’assemblea legislativa.

    La ricorrente chiede, di conseguenza, l’annullamento del citato dispositivo e degli eventuali provvedimenti successivamente adottati.

  2. – Con un successivo ricorso (iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2022), notificato il 19 gennaio 2022 e depositato il successivo 25 gennaio 2022, la medesima Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento all’emanazione della sentenza n. 20/2021/DELC da parte delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, della Corte di conti, in relazione al medesimo giudizio n. 740/SR/DELC, depositata il 17 dicembre 2021 e notificata dall’Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana in data 21 dicembre 2021.

    La Regione chiede che sia dichiarato che non spettava allo Stato – e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione – a seguito dell’approvazione della legge reg. Siciliana n. 26 del 2021, esercitare la funzione giurisdizionale e conseguentemente adottare la citata sentenza n. 20/2021/DELC, in violazione dell’autonomia e, in specie, delle prerogative dell’Assemblea regionale siciliana di cui all’art. 19, terzo comma, dello statuto reg. Siciliana, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 118 e 120 Cost.

    La ricorrente chiede, di conseguenza, l’annullamento della citata sentenza.

  3. – In entrambi i ricorsi la Regione premette, in fatto, che la vicenda trae origine dall’impugnativa, promossa dalla Procura generale presso la sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera e), cod. giust. contabile, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, avverso la decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 (n. 6/2021/SS.RR./PARI), resa dalle Sezioni riunite per la Regione Siciliana ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana).

    Il Procuratore generale, anzitutto, contestava la corretta quantificazione dell’accantonamento relativo al fondo dei crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che, pur non parificato dalle Sezioni riunite regionali, sarebbe stato da queste ultime erroneamente computato in difetto, secondo la normativa contabile di riferimento (paragrafo 3.3. dell’Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»). Inoltre, rilevava che – con riguardo alla partita contabile inerente alle spese del “perimetro sanitario”, pure non parificata dalle Sezioni riunite regionali per una serie di irregolarità – non era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma regionale (l’art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale») che sarebbe stata all’origine delle rilevate irregolarità.

    La ricorrente ricorda che, nonostante fosse stata adottata, in data 30 settembre 2021, la legge reg. Siciliana n. 26 del 2021 di approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019, la Corte dei conti a sezioni riunite, in speciale composizione, all’udienza del 7 ottobre 2021, ha pronunciato il dispositivo della sentenza n. 20/2021/DELC, poi depositata il 17 dicembre 2021, con cui sono stati accolti tutti i motivi di ricorso proposti nei confronti della decisione di parificazione resa dalle Sezioni riunite per la Regione Siciliana.

  4. – Con l’adozione di tale decisione, le Sezioni riunite in speciale composizione avrebbero violato non solo l’art. 100 cod. proc. civ. – là dove pone come condizione dell’azione la sussistenza dell’interesse ad agire, che sarebbe venuto meno per effetto dell’entrata in vigore della citata legge reg. Siciliana n. 26 del 2021 – e l’art. 150 del r.d. n. 827 del 1924, che postula l’intangibilità del rendiconto approvato dall’Assemblea regionale, ma, prima di tutto, l’art. 19, terzo comma, dello statuto reg. Siciliana, che attribuisce all’Assemblea regionale il compito di approvare con legge il rendiconto generale della Regione.

    La ricorrente sostiene, infatti, che la decisione di parifica – secondo la normativa vigente cui la Regione Siciliana si è adeguata fin dall’entrata in vigore della Costituzione, con il d.lgs. n. 655 del 1948 – sia espressione dell’ausiliarietà della funzione svolta dalla Corte dei conti in quella sede nei confronti dell’assemblea legislativa e costituisca un mero presupposto per...

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