Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2022

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione09 Maggio 2022
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 114 del 2022

SENTENZA N. 114

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 480, 500, 501, 511, 757, 758, 759 e 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l’avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello e Eugenio De Bonis per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 1° marzo 2021 e depositato il 4 marzo 2021 (reg. ric. n. 12 del 2021), la Regione Campania ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 480, 500, 501, 511, 757, 758, 759 e 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

    1.1.– La Regione Campania impugna l’art. 1, comma 480, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che «[c]on decreto del Ministro della salute sono stabiliti le modalità di accesso e i requisiti per l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma».

    Il citato comma 479 istituisce «a decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute […] un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l’acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce». Tale disposizione persegue il «fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l’aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie».

    Secondo la ricorrente, l’impugnato art. 1, comma 480, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, necessaria in forza del principio di leale collaborazione, in quanto il fondo istituito dal citato comma 479 afferirebbe alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente.

    1.2.– Vengono dalla Regione impugnati anche i commi 500 e 501 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, i quali danno attuazione al comma 499 della medesima legge. Tale ultima disposizione prevede che, per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 (Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica), «è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

    A parere della ricorrente, i citati commi 500, il quale prevede che «[i]l Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri», e, 501, il quale statuisce che «[i]l Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento», ometterebbero di assicurare il coinvolgimento delle Regioni nell’individuazione dei centri di riferimento, previsti dalla legge n. 10 del 2020, e delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse espressamente demandati ad un decreto del Ministro della salute. Così disponendo, le impugnate disposizioni si porrebbero altresì in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 10 del 2020, in base al quale «[i]l Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge».

    I commi 500 e 501 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 si porrebbero in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. nella parte in cui non prevedono alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, necessaria in forza del principio di leale collaborazione in quanto il fondo suddetto afferirebbe alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente.

    1.3.– L’impugnazione regionale verte anche sull’art. 1, comma 511, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, «[c]on decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510». Tale ultima disposizione ha istituito «nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione […] un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021», al «fine di ampliare l’offerta formativa dei licei musicali e consentire l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali».

    A parere della ricorrente le citate disposizioni, istituendo il suddetto fondo e determinando l’istituzione di nuovi corsi di studio, afferirebbero alla materia dell’istruzione, «coperta» da competenza legislativa regionale concorrente e tuttavia l’impugnato art. 1, comma 511, della legge n. 178 del 2020, non prevedrebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri di ripartizione della somme stanziate, così violando gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.

    1.4.– La Regione ha impugnato anche i commi 757 e 758 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, i quali prevedono, rispettivamente, che «[è] istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma» (comma 757); e che, «[e]ntro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757» (comma 758).

    Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate sarebbero volte a sostenere i cosiddetti «“centri di recupero fauna selvatica o animali selvatici” (acronimo CRAS)» e ciò sarebbe «desumibile anche dall’onere imposto alle regioni di comunicare l’elenco dei centri gestiti dalle suddette associazioni».

    Le disposizioni sarebbero pertanto inquadrabili nella materia della tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., di esclusiva competenza statale, e in quella del prelievo venatorio, di competenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma della citata disposizione costituzionale.

    La Regione Campania mette, poi, in evidenza come, a rilevare in materia, sia la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (si citano le sentenze n. 104 [recte: 107] del 2014, n. 303 del 2013, n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012 e n. 233 del 2010) – costituirebbe il livello minimo di salvaguardia della fauna selvatica, le cui previsioni di tutela possono essere dalle Regioni modificate nell’esercizio della loro competenza residuale in materia di caccia, nella sola direzione dell’innalzamento del livello di salvaguardia.

    Tale legge – ricorda ancora la ricorrente – pur non...

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