Sentenza nº 53 da Constitutional Court (Italy), 31 Marzo 2021

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione31 Marzo 2021
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 53

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7-13 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 17 febbraio 2020, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Regione Molise;

udito nella udienza pubblica del 23 febbraio 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri, l’avvocato Claudia Angiolini per la Regione Molise, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato il 17 febbraio 2020, iscritto al reg. ric. n. 16 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)», per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché delle norme statali di cui all’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in avanti anche: cod. ambiente) e all’art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    1.1.– L’articolo impugnato stabilisce che «l. All’articolo 8 della legge regionale n. 21/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica “Provvedimento di valutazione di impatto ambientale”;

    2. al comma 2, le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “Il Direttore del Servizio regionale competente all’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale” e le parole “giudizio di compatibilità ambientale” sono sostituite dalle parole “provvedimento di valutazione di impatto ambientale”;

    3. dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “2-bis. Resta in capo alla Giunta regionale la presa d’atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.”».

    L’art. 8 della legge reg. Molise n. 21 del 2000, nella sua originaria formulazione, scandisce, al comma 1, i compiti istruttori del Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale (VIA); al comma 2, l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della Giunta regionale; al comma 3, infine, le modalità di comunicazione e pubblicazione degli esiti del procedimento.

    1.2.– Secondo il ricorrente, l’art. 3 impugnato invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla disciplina del procedimento di VIA. In particolare, le modifiche che esso apporta non sembrerebbero coerenti con le previsioni dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli l e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), in quanto si limiterebbero alla mera sostituzione di alcuni termini, senza intervenire «sulla sostanza della procedura di VIA di competenza regionale che è stata, invece, integralmente modificata con l’introduzione del “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”», disciplinato dal citato art. 27-bis. L’art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2019, infatti, si riferirebbe in rubrica al solo «Provvedimento di valutazione di impatto ambientale» – definendo, al comma 2, l’autorità competente al relativo rilascio (il Direttore del Servizio regionale) – senza, tuttavia, contemplare l’esistenza del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» e facendo riferimento, nel nuovo comma 2-bis, solamente ai «“termini” di cui all’art. 27-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

    Il provvedimento di VIA, però, alla luce della riforma del cod. ambiente del 2017, non potrebbe più essere adottato autonomamente...

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