Art
1.
Finalita' ed oggetto della legge
In conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea nonche' nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
alla tutela della salute;
alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
all'educazione al consumo;
alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.
Art
1.
Finalita' ed oggetto della legge
In conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea nonche' nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
alla tutela della salute;
alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
all'educazione al consumo;
alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.
2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206