DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 70 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura

Versione originale<a href='/vid/norme-di-attuazione-dello-852635858'>DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 70 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura</a>
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonche' il parere del consiglio regionale della Regione Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni e compiti alla Regione

  1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi - foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici.

  2. Resta ferma in capo allo Stato la funzione di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria e le competenze espressamente riservate allo Stato, che vengono indicate nell'articolo 2.

Art 2.

Funzioni e compiti dello Stato

  1. Sono riservati allo Stato i seguenti compiti:

    1. riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;

    2. accordi interprofessionali di dimensione nazionale;

    3. prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;

    4. raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;

    5. ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali.

  2. Lo Stato svolge altresi' compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario...

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