Art
1.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo al 1984, non si applica.
E' nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore od altri vantaggi contrari alle disposizioni di cui al presente articolo.
Art
2.
Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate sino al 31 dicembre 1984.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1984 PERTINI CRAXI - NICOLAZZI - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI