LEGGE 6 agosto 2008, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Versione originale<a href='/vid/conversione-in-legge-modificazioni-852622549'>LEGGE 6 agosto 2008, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</a>
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge.

  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 agosto 2008 NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato 1

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: "economica e finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "economico-finanziaria";

la lettera, identificata per la seconda volta con la lettera a), e' ridenominata come lettera: "b)";

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico".

All'articolo 2:

al comma 3:

al primo e al secondo periodo, le parole: "Garante per le Comunicazioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "per le garanzie nelle comunicazioni";

al primo periodo, le parole: "primo comma, del" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al";

al secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249," sono soppresse;

al comma 5, le parole: "all'articolo 16, comma 7 del" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al";

al comma 8, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";

al comma 10, al primo periodo, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4" e, al secondo periodo, dopo le parole: "con le modifiche" e' inserita la seguente: "e";

al comma 13, al primo periodo, le parole: "n. 380/2001" sono sostituite dalle seguenti: "6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto" e, al secondo periodo, le parole: "Puo' applicarsi, ove ritenuta piu' favorevole" sono sostituite dalle seguenti: "Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli";

al comma 14, ultimo periodo, la parola: "necessita" e' sostituita dalla seguente: "necessitano".

All'articolo 3, al comma 1, capoverso 6-ter, la parola: "precedente" e' sostituita dalla seguente: "6-bis".

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: "la valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla valorizzazione";

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilita' economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo per gli investimenti".

All'articolo 5, al comma 1:

al capoverso 198, secondo periodo, le parole: "analizza le segnalazioni" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni";

al capoverso 199, le parole: "comma precedente" sotto sostituite dalle seguenti: "comma 198"; dopo le parole: "camere di commercio" sono inserite le seguenti: ", industria, artigianato e agricoltura" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

All'articolo 6:

al comma 3, le parole: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";

al comma 5, al primo periodo, le parole: ", ad eccezione altresi'" sono sostituite dalla seguente: "e" e, al secondo periodo, le parole: ", per altro" sono sostituite dalla seguente: "inoltre".

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realta' produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.

  1. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.

  2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 366, primo periodo, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,";

    2. al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

      "1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

      2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";

    3. al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,";

    4. al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,";

    5. il comma 370 e' abrogato.

  3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

  4. ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT