LEGGE 21 ottobre 1950, n. 991 - Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo

Versione originale<a href='/vid/ricostituzione-dell-ente-autonomo-852622324'>LEGGE 21 ottobre 1950, n. 991 - Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo</a>
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, e' abrogato.

Il Parco d'Abruzzo e' ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza.

Art 2.

L'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, ha la gestione del Parco costituito con il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con le modificazioni e variazioni successive.

Art 3.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sara' provveduto:

1) con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;

2) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attivita' di pertinenza del Parco;

3) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;

4) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.

I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.

Art 3.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sara' provveduto:

1) con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;

2) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attivita' di pertinenza del Parco;

3) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;

4) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.

I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e...

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