IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI;
Visto l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la legge della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, e successive modificazioni;
Vista la legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;
Vista la nota n. 6477 in data 29 agosto 2007 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali;
Udito in proposito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole: "Campobasso CB" sono inserite le seguenti: "Carbonia-Iglesias CI";
dopo le parole: "Matera MT" sono inserite le seguenti: "Medio Campidano VS";
dopo le parole: "Nuoro NU" sono inserite le seguenti:
"Ogliastra OG;
Olbia-Tempio OT".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella...