LEGGE 24 luglio 1954, n. 722 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951

Versione originale<a href='/vid/ratifica-ed-esecuzione-della-852596715'>LEGGE 24 luglio 1954, n. 722 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951</a>
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addi' 24 luglio 1954 EINAUDI - SCELBA - PICCIONI - DE PIETRO - VILLABRUNA - VIGORELLI - MARTINO - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Atto finale

Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari delle

Nazioni Unite sullo Statuto dei rifugiati e degli apolidi

Parte di provvedimento in formato grafico

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