Art
1.
Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.
Art
4.
Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art
5.
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020 MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede