MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
17 FEBBRAIO 2017, N. 13
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' incrementi di dotazioni organiche
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All'articolo 2:
al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» sono aggiunte le seguenti: «o della lingua francese»;
al comma 3, la parola: «6.785» e' sostituita dalla seguente: «12.565».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013
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al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana»;
al comma 4, alle parole: «In deroga» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione
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All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato
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All'articolo 6:
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.
3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.
3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorita' di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e' notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non e' impugnabile.
3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e puo' depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorita' deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.
3-sexies. Il...