LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1 - Modifica dell'articolo 51 della Costituzione

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale:

Art 1.
  1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini». La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari

opportunita' Visto, il Guardasigilli: Castelli

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