LEGGE 15 marzo 1999, n. 62 - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche

Versione originale<a href='/vid/trasformazione-dell-istituto-di-852527639'>LEGGE 15 marzo 1999, n. 62 - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche</a>
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Nel centenario della Societa' italiana di fisica, la palazzina di proprieta' del demanio, sita a Roma, in via Panisperna n. 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che ivi ottennero risultati scientifici rivoluzionari per la cultura e la societa' del nostro tempo e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", quale ente vigilato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

  2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.

  3. L'ordinamento del Museo e' disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il direttore del Museo e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.

  4. Per l'istituzione del Museo e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

  5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale e' incrementato a tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art 2.
  1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di...

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