LEGGE 15 agosto 1949, n. 533 - Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie

Versione originale<a href='/vid/norme-sulla-durata-dei-852512745'>LEGGE 15 agosto 1949, n. 533 - Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie</a>
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio.

Ogni patto contrario e' nullo.

Art 1.

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio.

Ogni patto contrario e' nullo. 1

Art 1.

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio.

Ogni patto contrario e' nullo. (1)2

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