LEGGE 27 luglio 1949, n. 449 - Modificazioni dell'art. 67 del testo unico sull'istruzione superiore

Versione originale<a href='/vid/modificazioni-dell-art-67-852503905'>LEGGE 27 luglio 1949, n. 449 - Modificazioni dell'art. 67 del testo unico sull'istruzione superiore</a>
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore e' sostituita dalla seguente:

"Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile".

Art 2.

Per il corrente anno il concorso sara' bandito entro il 15 agosto, udite la. Facolta' interessata e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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