Art
1.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di L. 650.000.000.
Detto contributo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.
Art
2.
Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento di variazioni al bilancio, per l'esercizio finanziario 1948 -49.
Art
3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alla conseguente variazione di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI