Sentenza nº 218 da Constitutional Court (Italy), 20 Ottobre 2020

RelatoreStefano Petitti
Data di Resoluzione20 Ottobre 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 218

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Mario Rosario MORELLI;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 512 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento penale a carico di V. A. e altri, con ordinanza del 27 giugno 2019, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 27 giugno 2019, il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre la lettura delle dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari, di cui non sia possibile la ripetizione per impossibilità di natura oggettiva, di imputato di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., da escutersi quale testimone assistito, nell’ipotesi di cui all’art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p. , per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione».

  2. – La vicenda processuale esposta nell’ordinanza di rimessione trae origine dall’arresto in flagranza di S. M. S., trovato in possesso di alcuni involucri di eroina in data 14 dicembre 2015. All’atto dell’arresto e del sequestro della sostanza stupefacente, S. M. S. ingaggiò una violenta colluttazione con i carabinieri operanti, e gli venne perciò contestato di aver opposto resistenza e cagionato lesioni ai pubblici ufficiali, fatti per i quali lo stesso è stato definitivamente condannato con sentenza del Tribunale di Roma del giorno 11 gennaio 2017. Sottoposto a misura cautelare, in sede di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., l’arrestato, ricevuti gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., aveva peraltro reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei pubblici ufficiali che avevano proceduto al suo arresto. Costoro risultano perciò imputati nel processo pendente davanti al Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 110, 582, 61, numero 9), del codice penale nonché agli artt. 110, 479 in relazione all’art. 476, comma 2, cod. pen., oltre che per il reato di cui all’art. 605 cod. pen.

  3. – Con ordinanza resa all’udienza del 28 novembre 2017, su richiesta del pubblico ministero, è stato ammesso l’esame testimoniale del dichiarante, ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen. Il Tribunale di Roma espone, tuttavia, come nel prosieguo del dibattimento sia stata accertata l’irreperibilità sopravvenuta del medesimo arrestato presso la Casa circondariale di Roma Regina Coeli, in quanto scarcerato in data 11 gennaio 2017, sicché, alla luce delle «vane ricerche effettuate», il pubblico ministero ha chiesto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dal medesimo nell’interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari. I difensori degli imputati hanno contestato l’utilizzabilità di tali dichiarazioni.

    3.1– Il Tribunale di Roma osserva che:

    – l’art. 512 cod. proc. pen. non consente di disporre la lettura del verbale di dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari dall’imputato giudicato in un procedimento per reato collegato;

    – non sono condivisibili le argomentazioni del pubblico ministero, secondo cui le dichiarazioni in questione dovrebbero intendersi assunte dallo stesso pubblico ministero ed avrebbero in sostanza natura di denuncia, in quanto tali comprese tra le letture consentite dall’art. 512 cod. proc. pen.;

    – l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., è atto cui procede il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione di tale misura, di tal che il contenuto eteroaccusatorio delle dichiarazioni ivi rese dall’indagato non ne permette comunque l’assimilazione ad una denuncia;

    – non risulta perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 cod. proc. pen., nella parte in cui tale norma non ammette l’acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da imputato in un procedimento collegato, da escutersi ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen., in caso di impossibilità di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili, quale, come nel caso in esame, «la sopravvenuta irreperibilità del dichiarante», non prevedibile al momento in cui quelle dichiarazioni vennero rese;

    – la questione di legittimità costituzionale sarebbe altresì rilevante in ragione del rilievo probatorio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia ai fini della decisione.

    3.2. – L’ordinanza di rimessione specifica altresì che la condizione soggettiva del dichiarante (“testimone assistito” ex art. 197-bis, cod. proc. pen.) rende inapplicabile la distinta ipotesi di lettura dibattimentale contemplata dall’art. 513 cod. proc. pen., essendo questa riferibile all’imputato e alle persone indicate nell’art. 210, comma 1, cod. proc. pen. (imputati in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera a, nei confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l’ufficio di testimone). D’altro canto, il censurato art. 512 cod. proc. pen. non consente la lettura delle dichiarazioni davanti al giudice nel corso delle indagini preliminari rese da chi sia poi citato in dibattimento quale “testimone assistito”, giacché imputato di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b, cod. proc. pen. (nel caso previsto dall’art. 64, comma 3, lettera c, cod. proc. pen.), ancorché «per fatti o circostanze imprevedibili», ne sia «divenuta impossibile la ripetizione». L’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare non rientra, infatti, fra gli atti tassativamente elencati nell’art. 512 cod. proc. pen. Secondo il Tribunale di Roma, non potrebbe a ciò ovviarsi mediante interpretazione analogica di detta disposizione, per avere la stessa natura eccezionale, consentendo la deroga al principio costituzionale della formazione della prova in contraddittorio e alla facoltà dell’imputato, costituzionalmente garantita, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Neppure sarebbe ammissibile un’interpretazione estensiva della norma impugnata, visto che l’art. 513 cod. proc. pen., disciplinando analoga materia, prevede espressamente la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’art. 210, comma 1, cod. proc. pen., sia dinanzi al giudice dell’udienza preliminare, sia davanti al giudice per le indagini preliminari, sicché la formulazione dell’art. 512 cod. proc. pen. appare frutto di una diversa scelta del legislatore.

    3.3.– Siffatta scelta di escludere la lettura delle dichiarazioni a suo tempo rese al giudice per le indagini preliminari dalla persona poi citata quale teste assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen., nonostante la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’esame, appare al Tribunale di Roma in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza, essendo viceversa consentita la lettura delle dichiarazioni rese, fuori del contraddittorio, dinanzi alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero (e, dunque, in assenza di un giudice terzo), come anche delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all’art. 210 cod. proc. pen.

    3.4.– La medesima scelta legislativa di sottrarre irrimediabilmente tali dichiarazioni al materiale probatorio...

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