Ordinanza nº 210 da Constitutional Court (Italy), 09 Ottobre 2020

RelatoreStefano Petitti
Data di Resoluzione09 Ottobre 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 210

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 167 del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento penale a carico di C. L., con ordinanza del 7 ottobre 2019, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 ottobre 2019 (reg. ord. n. 2 del 2020), il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 167 del codice penale, nella parte in cui esso, nella sua «comune e dominante interpretazione giurisprudenziale», non prevede l’ipotesi di revoca della declaratoria di estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena «nei casi in cui sopravvenga alla pronuncia l’accertamento dell’avvenuta commissione, da parte dell’interessato, nei termini stabiliti, di un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole»;

che il giudice a quo premette che l’articolo censurato è stato invocato dalla difesa al fine di veder dichiarata l’estinzione del reato per cui C. L. è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile il 15 maggio 2009, ad una pena condizionalmente sospesa, sulla base dell’assunto di non aver egli commesso reati nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza;

che il rimettente è chiamato a pronunciarsi su tale richiesta ai sensi dell’art. 676 del codice di procedura penale;

che, a suo avviso, sussiste il requisito della rilevanza perché dalla soluzione delle questioni aventi ad oggetto l’art. 167 cod. pen. «dipende evidentemente il tipo di valutazione demandata a questo Giudice circa il contenuto della declaratoria da adottare, nonché circa la situazione fattuale posta a fondamento della richiesta dell’interessato, con particolare riferimento agli oneri dimostrativi imposti all’istante»;

che le questioni sarebbero non manifestamente infondate, in riferimento ai menzionati parametri costituzionali, alla luce delle considerazioni che seguono;

che, ad avviso del rimettente, al soggetto condannato con pena condizionalmente sospesa che chieda dichiararsi l’estinzione del reato, secondo quanto prevede la norma censurata, per non aver egli commesso nel termine di cinque anni (se la condanna è per delitto) o di due anni (se la condanna è per contravvenzione) un delitto o una contravvenzione della stessa indole, sarebbe imposta la prova negativa volta a dimostrare la mancata commissione di condotte illecite nel periodo stabilito;

che tale prova negativa si rivelerebbe peraltro difficilmente esigibile...

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