Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2020

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione30 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 178

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Mario Rosario MORELLI;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-8 marzo 2019, depositato in cancelleria l’8 marzo 2019, iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 22 luglio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Gabriele Pafundi per la Regione Liguria;

deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato l’8 marzo 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019), fra le quali quelle recate dagli artt. 35, commi 1 e 2, e 36.

    Questi ultimi sono stati impugnati in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», al regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

  2. – L’art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 ha, con i commi 1 e 2, modificato l’art. 16 legge della Regione Liguria 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico), prevedendo il divieto di immettere nelle acque interne specie ittiche non autoctone, mediante il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi.

    Tale norma è stata a sua volta sostituita, nelle more del giudizio, dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020), al quale, per l’analogo tenore, si estende la questione di costituzionalità.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta che la disciplina dell’immissione di materiale ittico nelle acque interne costituisce una priorità di intervento della normativa europea e nazionale, per la sua incidenza sull’habitat naturale e sulla fauna selvatica.

    La materia è regolata dalla direttiva 92/43/CEE, che rimette al legislatore nazionale la disciplina delle immissioni del materiale ittico, previa valutazione dell’opportunità di reintrodurre specie autoctone e, eventualmente, di vietare l’introduzione di quelle alloctone pregiudizievoli.

    In Italia, la direttiva ha trovato attuazione nel d.P.R. n. 357 del 1997 che, all’art. 12, vieta espressamente la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone; tale norma integrerebbe uno standard uniforme di tutela ambientale, a cui le Regioni non possono derogare se non nel senso dell’innalzamento della tutela. Pertanto, l’autorizzazione all’immissione di specie alloctone, seppure sterili, recata dalla legge reg. Liguria n. 29 del 2018, si porrebbe in contrasto con la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

  3. – Secondo la prospettazione del ricorrente, l’art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 sarebbe in contrasto anche con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 92/43/CEE, al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1143/2014 del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, e al regolamento (CE) n. 708/2007.

    In particolare, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di precauzione previsto dalla direttiva 92/43/CEE; con il regolamento (UE) n. 1143/2014 e con l’art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017, di adeguamento della normativa nazionale, che vietano il rilascio nell’ambiente di esemplari di specie esotiche invasive; con il regolamento (CE) n. 708/2007, che impone l’adozione di procedure e provvedimenti per un’adeguata protezione degli habitat acquatici dai rischi derivanti dall’impiego di specie alloctone in acquacoltura.

  4. – Con lo stesso ricorso è...

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