Ordinanza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2020

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione30 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

 ORDINANZA N. 184

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Mario Rosario MORELLI;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), modificativo dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione agli artt. 314, comma 1, 318 e 319 del codice penale, nonché dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come integrato dall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, a sua volta modificato dall’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, promossi dalla Corte d’appello di Roma, sezione terza penale, con quattro ordinanze del 15 novembre 2019, dal Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, con ordinanza del 22 ottobre 2019, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Belluno, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza dell’8 gennaio 2020, e dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 2 dicembre 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri da 7 a 10, 16, 24 e 32 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 6, 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione di M. S.;

udito nella camera di consiglio del 22 luglio 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2020.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 novembre 2019 (iscritta al n. 7 del r.o. 2020), la Corte d’appello di Roma, sezione terza penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come integrato dall’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), a sua volta modificato dall’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), «nella parte in cui ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione ed, in particolare, l’art. 319 quater, comma 1 [recte: 318], c.p., tra quelli ostativi alla concessione del beneficio penitenziario di cui all’art. 4 bis legge 26.7.1975 n. 354 […] senza prevedere un regime transitorio che dichiari applicabile la norma di cui all’art. 1 comma 6 lett. b) legge 9.1.2019 n. 3 ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore»;

che il giudice a quo ha altresì sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, «nella parte in cui inserisce all’art. 4-bis, comma 1, dell[a] legge 26 luglio 1975 n. 354 il riferimento al delitto di cui all’art. 318 c.p.»;

che il Collegio rimettente espone di essere investito, in qualità di giudice dell’esecuzione, di un’istanza di temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione della pena emesso nei confronti di G. T., condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 22 ottobre 2019, per fatti di corruzione per l’esercizio della funzione commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019;

che, in punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo evidenzia come l’introduzione – ad opera dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019 – del delitto di cui all’art. 318 del codice penale nell’elenco contenuto nell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. comporti, ai sensi dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena; sospensione che, invece, potrebbe essere accordata ove le questioni di legittimità costituzionale fossero accolte;

che, quanto alla questione relativa all’assenza di una disciplina transitoria, non sarebbe possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate, alla luce del diritto vivente che ritiene soggette al principio tempus regit actum le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione (sono citate, tra le altre, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 luglio 2006, n. 24561 e sezione prima penale, ordinanza 18 luglio 2019, n. 31853);

che, secondo il giudice a quo, l’applicabilità immediata delle modifiche all’art. 4-bis ordin. penit., introdotte dall’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019 e riverberantisi sull’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., confliggerebbe con la garanzia di irretroattività della legge penale di cui agli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU; garanzia che abbraccerebbe anche modifiche legislative, successive alla definitiva inflizione della pena, suscettibili di ridefinirne o modificarne la portata (sono citate le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, 12 febbraio 2008, Kafkaris contro Cipro, e della Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 marzo 2019, n. 12541);

che la disciplina censurata sarebbe altresì foriera di una ingiustificata disparità di trattamento, lesiva dell’art. 3 Cost., tra soggetti che abbiano commesso identici fatti di reato anteriormente o posteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019;

che, quanto alla non manifesta infondatezza dell’ulteriore questione di legittimità prospettata – che censura l’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui include il reato di cui all’art. 318 cod. pen. nel novero di quelli elencati all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione – il Collegio rimettente, richiamati ampi stralci dell’ordinanza della Corte di cassazione 18 luglio 2019, n. 31853, osserva che la disposizione censurata sarebbe anzitutto contraria al principio di ragionevolezza, in quanto la condotta di corruzione per l’esercizio della funzione, così come configurata dal legislatore, ben potrebbe risolversi in un’occasione di consumazione «isolata e episodica» e non esprimerebbe «alcuno dei...

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