Ordinanza nº 104 da Constitutional Court (Italy), 29 Maggio 2020

RelatoreStefano Petitti ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020
Data di Resoluzione29 Maggio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 104

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel procedimento vertente tra C.P. C. e Equitalia Giustizia spa, con ordinanza del 3 maggio 2019, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione di C.P. C, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Stefano Petitti ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettera a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 5 maggio 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2020.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza del 3 maggio 2019 (r.o. n. 186 del 2019), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), comma introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, ove alla norma si attribuisca natura sanzionatoria, o agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., ove alla norma si attribuisca natura esclusivamente tributaria;

che il citato art. 13, comma 1-quater, prevede che «[q]uando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»;

che la Commissione tributaria provinciale rimettente ha premesso che il giudizio pendente davanti ad essa trae origine dall’impugnazione di un invito al pagamento della somma di euro 2.072,00, notificato a C.P. C. da Equitalia Giustizia spa, importo dovuto a titolo di contributo unificato e di “raddoppio” dello stesso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione in una causa di lavoro intercorsa tra C.P. C. e la Provincia di Genova;

che, come esposto dal giudice a quo, C.P. C. aveva invocato l’operatività in suo favore dell’esonero dal contributo unificato di iscrizione a ruolo in relazione al requisito reddituale stabilito dall’art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, a tenore del quale «[n]ei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella...

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