Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 2020

RelatoreStefano Petitti
Data di Resoluzione26 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 58

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 354 del codice di procedura civile, promosso dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento vertente tra C. B. e la Italo Sicav plc, con ordinanza del 30 gennaio 2019, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 30 gennaio 2019, la Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 354 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

    La disposizione censurata violerebbe gli evocati parametri costituzionali «nella parte in cui non prevede che il giudice d’appello debba rimettere la causa al giudice di primo grado, se è mancato il contraddittorio, non essendo stata da questo neppure valutata, in conseguenza di un’erronea dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione, la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta dall’opponente in primo grado, con conseguente lesione del diritto di difesa di una delle parti».

    1.1.– L’art. 354, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «[f]uori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161, secondo comma».

    Il secondo comma, prevede che «[i]l giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308».

    L’art. 354 cod. proc. civ. richiama ed integra il precedente art. 353, il quale, a sua volta, stabilisce che «[i]l giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice».

  2. – La Corte d’appello di Milano riferisce che il giudice di primo grado, quale giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l’opposizione stessa improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

    Il primo giudice non aveva, quindi, neppure valutato l’istanza dell’opponente, il quale, con l’atto stesso di opposizione, aveva chiesto di chiamare in causa la compagnia assicuratrice garante della restituzione del finanziamento oggetto dell’iniziativa monitoria.

    2.1.– Il giudice a quo precisa che, investito dell’appello dell’opponente, aveva assegnato il termine di legge per l’esperimento della mediazione obbligatoria, come avrebbe dovuto fare il primo giudice, e che, in tal modo soddisfatta la condizione di procedibilità dell’opposizione, era finalmente da valutarsi l’istanza di chiamata in garanzia, come reiterata dall’appellante, previa rimessione della causa al giudice di primo grado.

    La Corte rimettente osserva che l’intervento del garante non avrebbe potuto essere provocato in grado d’appello, nel quale l’intervento del terzo è consentito soltanto ai soggetti legittimati all’opposizione di terzo, per effetto del combinato disposto degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ.

    Posto che l’appellante ha chiesto la rimessione della causa al giudice di primo grado, in applicazione analogica degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., per potervi svolgere la chiamata del terzo in garanzia, la Corte d’appello di Milano rileva come a tale istanza osti il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qualifica come tassative, eccezionali e insuscettibili di applicazione analogica le ipotesi di rimessione in primo grado contemplate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.

  3. – Ad avviso del giudice a quo, l’impossibilità della rimessione della causa al giudice di primo grado pregiudica il diritto di difesa dell’opponente, che si vede costretto ad agire in via autonoma contro il garante, senza potersi avvalere, nei suoi confronti, del giudicato formatosi sull’azione principale.

    Il principio di tassatività ed eccezionalità delle cause di rimessione in primo grado dovrebbe essere ripensato, quindi, anche alla luce della metamorfosi del giudizio d’appello, che...

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