Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 20 Febbraio 2020
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 20 Febbraio 2020 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 27
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 43 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-6 febbraio 2019, depositato in cancelleria il successivo 13 febbraio, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Udito nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Giuliano Amato;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.
Ritenuto in fatto
-
– Con ricorso notificato il 1°-6 febbraio 2019, depositato in cancelleria il successivo 13 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 43 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo).
La disposizione impugnata individua, tra i beneficiari dei finanziamenti regionali di appositi programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, le «Associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell’area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale».
Ad avviso della parte ricorrente, questa disposizione violerebbe l’art. 3 della Costituzione, poiché introdurrebbe una discriminazione nei confronti delle associazioni di promozione sociale, aventi analoghe finalità, iscritte nel registro nazionale.
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– L’Avvocatura generale dello Stato premette che, in base all’art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), per le organizzazioni di volontariato «[l]’iscrizione ai registri...
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