Sentenza nº 15 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2020

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione11 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 15

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 135 del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, nel procedimento penale a carico di S. E., con ordinanza del 27 novembre 2018, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 27 novembre 2018, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2019, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 135 del codice penale, nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare.

    1.1.– L’ordinanza di rimessione è stata pronunciata nel procedimento a carico di S. E. per il delitto di minaccia aggravata. Alla prima udienza, l’imputato aveva proposto richiesta di patteggiamento, chiedendo l’applicazione della pena di venti giorni di reclusione, sostituita nella multa di 1.500 euro, determinata al tasso di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva.

    Il rimettente sottolinea che, allo stato, l’istanza dell’imputato non potrebbe essere accolta, a essa ostando il disposto dell’art. 135 cod. pen., il quale prevede che quando, per ogni effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 250 euro, o frazione di 250 euro, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Tale criterio di ragguaglio è espressamente richiamato dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che consente al giudice di sostituire la pena detentiva di durata non superiore a sei mesi con la pena pecuniaria della specie corrispondente, a un tasso di ragguaglio per ogni giorno di pena detentiva di ammontare non inferiore alla somma indicata dall’art. 135 cod. pen. e non superiore a dieci volte tale ammontare.

    1.2.– Il giudice a quo ritiene, tuttavia, che la disciplina dettata dall’art. 135 cod. pen. contrasti con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui – per l’appunto – fissa il tasso di ragguaglio a 250 euro giornalieri e non già alla diversa e più favorevole misura stabilita – nell’ambito del procedimento per decreto – dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., che l’imputato nel giudizio a quo vorrebbe si applicasse nei propri confronti.

    1.3.– Quanto alla dedotta lesione dell’art. 3 Cost., il rimettente evidenzia anzitutto che, a seguito dell’introduzione dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., per effetto dell’art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), nell’ordinamento operano due diversi tassi di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria: da un lato, quello – più favorevole per l’imputato – che ragguaglia un giorno di pena...

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